
Aggiornate le regole per ottenere patrocini e contributi dall’Ordine nazionale
Queste le LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI E DEI CONTRIBUTI:
Art.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI
Le presenti linee di indirizzo disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di contributi e l’attribuzione dei patrocini, ai sensi dell’art. 12, legge 241/1990, nonché di altri interventi di sostegno.
La concessione dei contributi/benefici economici è fondata sul principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, che si traduce in attività di sostegno e promozione della libertà d’informazione e della professione giornalistica.
Art.2 – CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti può concedere il patrocinio a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso a manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro a carattere nazionale e a iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare la continuità per il carattere qualificante che rivestono per la professione.
2. Il patrocinio può essere richiesto da Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.
Art. 3 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1. Il rappresentante del soggetto organizzatore deve inoltrare domanda di patrocinio alla pec cnog@pec.cnog.it, almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale www.odg.it.
2. I requisiti soggettivi e oggettivi di cui alle presenti linee di indirizzo sono dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. Nella domanda devono essere specificati in modo sintetico: i contenuti, gli obiettivi e il periodo di svolgimento della manifestazione; il carattere del patrocinio (oneroso oppure gratuito), e in caso di patrocinio oneroso il codice iban dell’ente; gli eventuali ulteriori patrocini già riconosciuti; l’impegno che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio venga realizzata senza finalità di lucro.
4. Unitamente al modulo compilato con la richiesta, è necessario inviare il programma di attività e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l’interesse sociale, culturale e scientifico dell’iniziativa a livello nazionale. Sarà un titolo preferenziale quello di intraprendere iniziative volte al sostegno dei giovani giornalisti, delle nuove forme di giornalismo, delle scuole di giornalismo ivi incluse le borse di studio a favore degli studenti delle Scuole autorizzate.
5. Alla domanda vanno allegati la copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto organizzatore.
6. Non vengono prese in considerazione le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti e alla documentazione prevista dalle presenti linee guida.
7. Il Cnog può richiedere un parere non vincolante sulla richiesta di patrocinio presentata al Consiglio regionale di competenza, che dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta.
8. Il provvedimento di concessione del patrocinio è trasmesso al richiedente e all’Ordine regionale dei giornalisti sul cui territorio si svolge la manifestazione per la quale è richiesto il patrocinio.
Art. 4 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
1. Il patrocinio ottenuto dal Cnog deve essere reso pubblicamente noto attraverso tutti gli strumenti con i quali si provvede alla promozione dell’iniziativa.
2. Per i patrocini a titolo oneroso, il soggetto organizzatore s’impegna a richiedere la designazione da parte del Consiglio nazionale di un componente della giuria in caso di premi/concorsi oppure la disponibilità di un delegato del Consiglio nazionale a partecipare all’eventuale manifestazione conclusiva dell’iniziativa. Nel caso di patrocinio concesso a premi, il soggetto organizzatore si impegna ad assegnare il premio a personalità di comprovata moralità, che non abbiano subito condanne penali e/o sanzioni disciplinari dall’Ordine dei giornalisti.
3. Il richiedente si impegna ad utilizzare il logo del Consiglio nazionale solo con riferimento all’iniziativa patrocinata. Il logo, nei corretti formati, sarà inviato dagli uffici del Consiglio nazionale su richiesta dell’Ente organizzatore.
ART. 5 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I PATROCINI ONEROSI
1. I patrocini onerosi possono essere concessi per un importo massimo di euro 3.000,00 (tremila/00). Nel caso in cui l’iniziativa consista nell’attribuzione di un premio economico, l’Ordine nazionale potrà contribuire entro un limite massimo del 50% delle somme complessive da assegnare ai vincitori.
2. Patrocini onerosi con un impegno economico superiore al predetto importo potranno essere valutati solo in casi eccezionali per il rilievo e il valore dell’evento, a giudizio del Comitato Esecutivo. La relativa decisione è sottoposta a ratifica del Consiglio nazionale.
3. L’erogazione delle somme avviene a seguito di rendicontazione delle spese della manifestazione ivi compresa la trasmissione di documentazione attestante la corresponsione del premio economico, che per poter essere meritevole di patrocinio oneroso dovrà essere erogato in denaro.
ART. 6 – CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti può concedere contributi ad attività o progetti di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, promossi a sostegno della libertà d’informazione e a beneficio della professione giornalistica.
Non possono godere di contributi le organizzazioni politiche e sindacali.
ART.7 – CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI
1. I contributi vengono erogati su richiesta dei soggetti indicati all’art. 6.
La richiesta deve essere accompagnata da una relazione descrittiva dell’attività annuale che il soggetto richiedente si propone di svolgere o dei progetti di interventi specifici inerenti agli ambiti/settori individuati all’art. 1.
2. L’entità dei contributi sarà determinata dal Comitato Esecutivo nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione e tenendo conto della rilevanza dell’attività del soggetto richiedente e dei mezzi di cui lo stesso dispone. Sarà considerato positivamente il grado di compartecipazione del soggetto richiedente, finanziaria ed organizzativa, ivi comprese le attività di carattere volontario che il richiedente renderà disponibili.
3. La misura del contributo economico non potrà superare il costo effettivo dell’attività/progetto che il richiedente intende realizzare. Ogni ente di cui all’art. 6 può ricevere un importo massimo di 20.000 euro annui.
4. Sono criteri per la selezione dei soggetti meritevoli di contributi:
– avere un numero significativo di iscritti;
– avere una riconosciuta rappresentatività a livello nazionale nelle attività di sostegno e promozione della libertà di informazione e della professione giornalistica;
– essere stato costituito da almeno sette anni ed aver maturato esperienza in ambito giornalistico e nel settore dell’informazione.
Art. 8 – DOMANDA DI CONTRIBUTO
I soggetti interessati devono presentare domanda all’indirizzo pec cnog@pec.cnog.it, redatta su apposito modulo reperibile dal sito istituzionale. I requisiti soggettivi e oggettivi di cui alle presenti linee di indirizzo sono dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui all’art. 6, deve essere indirizzata al Presidente del Cnog entro il 1° dicembre di ciascun anno per i contributi che si intendono richiedere per l’anno successivo.
La domanda non dà alcun diritto alla corresponsione del contributo ed è soggetta all’insindacabile valutazione del Comitato Esecutivo. La decisione che comporta l’assegnazione di un contributo superiore a 5.000 euro è sottoposta a ratifica del Consiglio nazionale.
Per le richieste relative alla concessione di contributi e patrocini l’ente di cui all’art. 6 dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui sopra, anche:
1. il bilancio di previsione relativo all’anno coincidente con la richiesta di contributo;
2. la relazione sull’attività svolta nell’anno coincidente con la richiesta di contributo;
3. il programma delle attività o dei progetti per i quali è chiesto il contributo.
Art. 9 – MODALITA’ DI EROGAZIONE
La liquidazione del contributo concesso avverrà soltanto dopo la presentazione di tutte le fatture, i giustificativi e i documenti contabili relativi all’attività svolta nel periodo di riferimento, oltre che copia digitale degli strumenti di promozione che attestino il corretto uso del logo. A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria relativa alla documentazione contabile trasmessa dal soggetto richiedente, l’Ordine procederà al pagamento del contributo nel limite massimo assegnato.
ART. 10 – AVVISO
Delle presenti Linee Guida viene dato avviso sul sito istituzionale del Cnog, tramite la mailing list indirizzata agli iscritti e attraverso gli Ordini regionali.
ART.11 – NORMA TRANSITORIA
Le richieste di contributo già pervenute e relative all’anno 2025 potranno essere prese in esame e definite, in deroga ai termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 8. Ulteriori richieste, infine, potranno essere prese in esame e definite, sempre in deroga ai termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 8, se perverranno entro 45 giorni dall’approvazione delle presenti Linee di indirizzo per la concessione dei contributi e dei patrocini.