EDITORIA

19/01/2026

Giornalismo, autonomia e subordinazione: la sfida delle nuove tecnologie

Inizia da questa settimana sulla “Casa dei Giornalisti” una nuova rubrica affidata all’avvocata giuslavorista Maria Spanò che ogni quindici giorni ci aggiornerà sui temi del lavoro e sulle novità che riguardano il mondo dell’informazione. “Diritto di difesa”, questo il nome dello spazio, debutta affrontando uno dei temi più caldi e controversi del diritto del lavoro

La qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico come autonomo o subordinato ha tradizionalmente trovato il suo banco di prova nelle collaborazioni (a volte denominate co.co.co., altre cessioni di diritti d’autore, altre ancora semplicemente collaborazioni giornalistiche).

Le collaborazioni genuine, infatti, hanno un regime giuridico e un sistema di tutele sensibilmente diversi e attenuati rispetto al lavoro giornalistico subordinato: così, ad esempio, per la struttura (e la misura) dei compensi, le garanzie alla cessazione della collaborazione per volontà dell’Editore, al regime previdenziale.

Capire, dunque, se una collaborazione, pur formalmente così qualificata, sia genuina o meno è, dunque, dirimente. Nelle aule di giustizia il discrimen a favore della subordinazione è stato tradizionalmente individuato nella continuità della prestazione giornalistica, messa a disposizione dell’editore, senza necessità di singoli accordi per i vari servizi o articoli. Ciò, unitamente ad altri elementi tipici del lavoro subordinato anche non giornalistico, quali l’esistenza di un potere direttivo gerarchico sull’attività (ad esempio con indicazioni di argomenti, dimensioni e tempistiche degli articoli) e di un potere disciplinare (con correzione dei testi, segnalazione di errori, rimproveri di varia natura).

Trattasi, tuttavia, di indici sintomatici che, per i giornalisti, vanno meno rigidamente valutati, in ragione del carattere altamente professionale della prestazione resa e dell’autonomia e libertà che la connota. Non a caso, nelle pronunce della Corte di Cassazione si parla di subordinazione attenuata del lavoro giornalistico.

Un particolare esempio di tale ‘attenuazione’ si rinviene quanto al vincolo orario o di presenza in una redazione. Fatte le debite eccezioni, infatti, non può negarsi come non sempre il difetto di un orario fisso e predeterminato possa portare ad escludere la subordinazione: si pensi all’opera del cronista “presente là dove (e quando) c’è la notizia” e a cui sarebbe impensabile chiedere la prestazione in un momento o in un luogo diverso.

Parimenti anacronistico è considerare ‘redazione’ soltanto la sede fisica di lavoro.

Alla luce del massiccio uso di strumenti tecnologici o immateriali, quali device, smartphone, netbook, o ancora chat, sistemi di messaggistica istantanea, email si registra infatti una sostanziale smaterializzazione degli strumenti di lavoro e soprattutto alla diffusione del lavoro da remoto.

La distanza tra il giornalista collaboratore e la redazione fisica è in costante crescita a favore di redazioni virtuali, sedi smart, anche individuali , e naturalmente di pubblicazioni on line che, non solo affiancano ma spesso sostituiscono quelle stampate.

Ebbene, negare la natura subordinata ad un rapporto di lavoro giornalistico sol perché il collaboratore letteralmente “non mette mai piede in una redazione”, sarebbe riduttivo e fuorviante.

Significativo, sotto tale profilo, come più che una postazione di lavoro attrezzata sia stato ritenuto significativo dai giudici l’accesso a reti wifi aziendali o a sistemi editoriali, archivi, ecc., generalmente consentiti solo tramite apposite credenziali, fornite dall’Editore. Particolarmente utili, anche ai fini della prova, sono i diffusissimi gruppi di messaggistica istantanea e le email, magari con account aziendale. Si tratta di documenti dotati di peculiare funzione probatoria, sia quale esempio di strumento di lavoro in sé, che per veicolare il contenuto, se afferente al potere gerarchico direttivo già richiamato come determinante.

La crescente diffusione di contratti atipici di collaborazione, dunque, non può che indurre gli operatori del settore ad un rinnovato ed attento esame della sostanziale natura del lavoro svolto e alle richieste di correttivi, ove necessari.

Maria Spanò
(avvocata esperta in Diritto del Lavoro e Sindacale e Diritto Antidiscriminatorio)

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