
Le ferie nella pubblica amministrazione e il diritto a monetizzarle
Prosegue sulla “Casa dei Giornalisti” l’appuntamento con la nuova rubrica affidata all’avvocata giuslavorista Maria Spanò, che ogni quindici giorni ci aggiornerà sui temi del lavoro e sulle novità che riguardano il mondo dell’informazione. “Diritto di difesa”, questo il nome dello spazio, torna con il suo terzo appuntamento
La giurisprudenza nazionale, di merito e di legittimità, si sta consolidando nel riconoscere il diritto dei lavoratori pubblici, cessati dal rapporto di lavoro, alla monetizzazione delle ferie non godute.
Per lunghi anni, le pubbliche amministrazioni si sono rifiutate di pagare ai propri dipendenti l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, tanto in costanza di servizio, per le così dette ferie ‘arretrate’ perché maturate in anni precedenti, quanto al momento della cessazione del rapporto.
Ciò, adducendo supposte superiori esigenze di rispetto dei vincoli di bilancio e contenimento della spesa pubblica da un lato, nonché l’obbligo per i lavoratori di godere delle ferie entro la metà dell’anno successivo a quello di maturazione. Con la conseguenza che i datori di lavoro pubblici hanno, di fatto e tradizionalmente, omesso di pagare somme, anche rilevanti, dirette proprio a monetizzare il sacrificio del riposo annuale patito dai loro dipendenti.
Per i giornalisti, la questione riguarda, in particolare, i numerosi addetti stampa o responsabili della comunicazione, sovente titolari di contratti di lavoro a termine, generalmente legati al mandato dell’amministrazione in carica.
Ma quando le ferie non godute possono essere monetizzate?
Con le più recenti pronunce, e applicando principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia Europea nel 2023, la Corte di Cassazione ha operato una netta distinzione tra domande di indennità per ferie non godute avanzate in costanza di rapporto di lavoro e istanze presentate al momento della sua cessazione. In tale ultimo caso, infatti, è stato affermato il pieno diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Diritto sottratto alla libera disponibilità della p.a. datrice di lavoro a prescindere dalle ragioni che hanno portato alla cessazione del rapporto e, dunque, sia nei casi di scadenza di un termine apposto al contratto, che in quelli di interruzione per volontà di una delle parti, fosse anche quella del dipendente o comunque causata dal dipendente, come nei casi di licenziamento disciplinare. Persino la circostanza che le ferie non sia state godute perché magari non ve n’è stato neppure il tempo di programmarle, dunque, non è idonea ad incidere sulla spettanza.
La questione, ripetute volte portata all’attenzione della magistratura, dopo i primi altalenanti orientamenti a livello nazionale, è approdata alla Corte di Giustizia europea, che – peraltro proprio in un contenzioso coinvolgente un Ente pubblico italiano – ha ribadito come le ferie rappresentino un diritto irrinunciabile dei lavoratori che non cede il passo dinanzi a ragioni economiche di contenimento della spesa pubblica e che, pertanto, ove non goduto nel corso del rapporto di lavoro, dovrà necessariamente essere monetizzato al suo termine con la relativa indennità sostitutiva.
E ancora.
Dal momento che è il datore di lavoro (anche quello pubblico) a governare le presenze e i periodi di astensione dal lavoro dei propri dipendenti, grava sullo stesso un’articolata serie di obblighi quali, mettere il dipendente in condizioni di fruire delle ferie nel corso del rapporto, informarlo di tale diritto indisponibile, invitarlo “se necessario formalmente” a fruire del riposo, e avvisarlo, infine, che in caso di mancato godimento, le ferie potranno essere perse, e con esse la relativa indennità.
Si assiste, cioè, ad un ribaltamento della prospettiva: non è il giornalista a dover dimostrare di aver chiesto le ferie e di non averle ottenute, ad esempio per ragioni di servizio, ma è la P.A. a dover fornire l’articolata prova contraria sopra richiamata.
Le pubbliche amministrazioni, dunque, solo in casi assai particolari – e puntualmente dimostrati – potranno sottrarsi al pagamento della detta indennità, per contro, indiscutibilmente dovuta.
Attualmente, e con riferimento a tutta la pubblica amministrazione (statale, locale, enti non territoriali, ecc.) e a tutti i settori (in particolare quello sanitario che incide per la parte più rilevante), si stima che queste condanne, siano pari ad alcuni milioni di euro per anno, con un trend in crescita. Ciò proprio in ragione della crescente consapevolezza nei lavoratori pubblici dipendenti, ivi compresi i giornalisti, di un diritto a lungo non solo negato, ma addirittura ritenuto a torto non azionabile in giudizio.
Maria Spanò, Avvocata del Foro di Torino
