Contribuzione dei pensionati a Casagit Salute. Le regole del Fisco dopo il passaggio da Inpgi a Inps
Il passaggio da Inpgi a Inps ha determinato nuove modalità di versamento del contributo associativo a Casagit Salute e anche un cambiamento di natura fiscale i cui effetti, tuttavia, sono rinviati al 2024, quando sarà presentata la dichiarazione dei redditi 2023.
Prima di allora, non sarà pertanto necessario alcun adempimento, nel frattempo sul tema proseguiranno gli approfondimenti già avviati e le interlocuzioni a livello istituzionale.
Ecco, in sintesi, le novità.
1. In base al Testo unico delle Imposte sui redditi (art. 51, comma 2 lettera a), il contributo prelevato ogni mese dalla pensione nel corso del 2022 prima da Inpgi e poi da Inps sarà ancora fiscalmente deducibile alla fonte, fino al limite di 3.615,20 euro. Il contributo non entrerà dunque a far parte dell’imponibile e su di esso non si pagheranno tasse. Resteranno invariate anche le regole per i contributi eventualmente versati per il coniuge o per il nucleo familiare, che continueranno a non essere né deducibili né detraibili.
2. Se la normativa fiscale generale non sarà modificata, i contributi che saranno versati nel 2023 non saranno più deducibili alla fonte, ma potranno essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2024 nella misura del 19 per cento entro il limite di 1.300 euro (in base all’art. 83 comma 5 del D.lgs. 117/17 del Codice Terzo Settore che ha confermato l’agevolazione fiscale precedentemente contenuta nell’art. 15 lett. i bis del TUIR).
3. Nulla cambierà per i rimborsi: al momento della dichiarazione dei redditi il socio titolare continuerà, infatti, a detrarre solo le quote di spese sanitarie non rimborsate da Casagit, mentre i coniugi e i familiari potranno detrarre l’intera spesa, inclusa la quota rimborsata da Casagit Salute.
È infine utile ricordare che la deducibilità fiscale alla fonte era originata dal fatto che l’iscrizione a Casagit Salute è prevista per i colleghi assunti con Cnlg Fnsi-Fieg in conformità alle disposizioni contrattuali. La condizione di deducibilità era stata estesa ai pensionati Inpgi in base al richiamo contrattuale e a un’intesa tra lo stesso Inpgi e l’Unione nazionale giornalisti pensionati, accordo non più applicabile dopo il passaggio a Inps.