FONDO INTEGRATIVO “EX FISSA”: LA CASSAZIONE CONFERMA LA CORRETTEZZA DELL’OPERATO DELL’INPGI
Con una serie di recenti pronunce la Corte di Cassazione – in adesione alle tesi da sempre sostenute dall’INPGI – ha definitivamente chiarito la posizione giuridica dell’ente in relazione al Fondo integrativo “ex fissa”, ribadendo – in particolare – il ruolo di mero soggetto gestore, per conto delle Parti Sociali, svolto dall’Istituto fino al 30 giugno 2022 e la conseguente insussistenza di ogni eventuale obbligazione direttamente riconducibile all’INPGI in merito all’erogazione della prestazione a titolo di “ex fissa” qualora le risorse finanziarie depositate presso il predetto Fondo non fossero state sufficienti a garantirne il pagamento.
La vicenda, come è noto, trae origine dal contenzioso intrapreso da alcuni giornalisti che al momento del pensionamento non avevano ottenuto la liquidazione della prestazione a carico del Fondo per carenza di liquidità presso il medesimo e che avevano ritenuto che l’INPGI fosse comunque obbligato a corrisponderla.
Le sentenze emesse dalla Corte (finora 8) sono tutte concordi , invece, nell’affermare l’assoluta estraneità dell’ente di previdenza circa l’eventuale titolarità dell’obbligazione di erogare la prestazione, che resta sempre ed esclusivamente in capo al Fondo. Di conseguenza, l’INPGI – nella qualità di soggetto gestore rivestita fino al 30 giugno 2022 – era legittimato a liquidare le somme spettanti ai beneficiari nei soli limiti di capienza costituiti dalle risorse finanziarie presenti presso il Fondo, senza poter procedere con ulteriori pagamenti in caso di esaurimento o insufficienza delle stesse.
I principi giuridici consolidati nell’orientamento unanime dei Giudici di legittimità confermano a pieno titolo, quindi, la fondatezza della posizione da sempre assunta dell’Istituto sulla questione.