INPGI 1/GIURISPRUDENZA: CONFERMATI I CRITERI DISTINTIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN AMBITO GIORNALISTICO
Con una recente sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, è stato confermato l’obbligo, in capo ad una azienda editoriale destinataria di un accertamento ispettivo, del pagamento dei contributi e delle relative sanzioni per tre giornalisti formalmente inquadrati come autonomi, ma di fatto svolgenti attività di redattori dipendenti.
Viene ancora una volta ribadita l’importanza delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, evidenziando la subordinazione perché caratterizzata dall’inserimento stabile e funzionale dei giornalisti nell’organizzazione aziendale, tanto da poter garantire con continuità le esigenze informative dell’azienda editoriale.
Il Giudice ribadisce che a nulla vale il “nome iuris” attribuito dalle parti alla fattispecie, in quanto lo strumento d’interpretazione più efficace della natura e della causa del rapporto di lavoro risiede nella modalità dell’esecuzione dell’attività giornalistica resa.
In ordine al valore probatorio dei verbali ispettivi il Giudice richiama la giurisprudenza di legittimità e ribadisce che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell’Ispettorato del Lavoro fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che gli stessi attestino avvenuti in loro presenza mentre per le circostanze che i verbalizzanti segnalino di aver personalmente accertato, il materiale è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice. Nel caso di specie, il verbale fonda le proprie conclusioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni rese ai funzionari di vigilanza, nonché sulle prove testimoniali acquisite in giudizio, materiale ritenuto sufficiente per una completa ricostruzione della vicenda.