INPGI/GIURISPRUDENZA 2: NEL SETTORE DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA IN AMBITO LOCALE RILEVA, AI FINI PREVIDENZIALI, IL CCNL FNSI – AERANTI CORALLO
Con sentenza n. 1898/2022 la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma, chiamata ad individuare la contrattazione collettiva applicabile ad un’azienda operante nel settore dell’informazione radiofonica locale, ha ricordato come per espressa disposizione legislativa la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali sia quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Partendo da questo dato normativo il Giudice, ribadendo quanto rilevato in sede di accertamento ispettivo congiunto INPGI – Ispettorato del Lavoro, ha evidenziato che, nel caso di specie, per la determinazione della contribuzione dovuta, non poteva che essere applicato il contratto stipulato per parte datoriale da AERANTI-CORALLO, esponente di imprese radiofoniche e televisive locali, e per i lavoratori dalla FNSI, cioè il sindacato nazionale unitario dei giornalisti.
Da ultimo, si precisa in sentenza come sia necessario tener conto, ai fini di un calcolo corretto, non solo dei minimi di paga, ma anche di tutti gli istituti previsti dal suindicato CCNL di riferimento, quali ad esempio la tredicesima mensilità e l’indennità redazionale.