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EDITORIA

02/02/2026

Quando la cessione dei diritti d’autore simula un rapporto di lavoro giornalistico subordinato

Prosegue sulla “Casa dei Giornalisti” l’appuntamento con la nuova rubrica affidata all’avvocata giuslavorista Maria Spanò, che ogni quindici giorni ci aggiornerà sui temi del lavoro e sulle novità che riguardano il mondo dell’informazione. “Diritto di difesa”, questo il nome dello spazio, dopo il debutto in cui affrontava uno dei temi più caldi e controversi del diritto del lavoro, in questo numero si occupa di cessione dei diritti d’autore

Il contratto di cessione dei diritti d’autore consente un approfondimento significativo nell’indagine sull’autonomia e subordinazione nel lavoro giornalistico.

Schema negoziale ben noto a molti giornalisti, perché sempre più spesso proposto dagli Editori, la cessione dei diritti d’autore per sua natura rientra nello schema del lavoro autonomo e si esaurisce con la singola prestazione: al giornalista-autore, dunque, non sono riconosciute né le tutele delle collaborazioni durature, né tanto meno quelle del lavoratore subordinato.

Non sempre, tuttavia, tale schema negoziale è legittimamente utilizzato, potendo essere proposto per simulare un rapporto duraturo, magari proprio di lavoro dipendente, consentendo – al solo Editore – un significativo risparmio fiscale e contributivo, con conseguente danno per il giornalista.

Ma quando una cessione di diritti d’autore può dirsi genuina e quando, invece, simulata?

L’opera d’autore è ancora oggi tutelata dalla legge 633 del 1941 e si caratterizza per la creatività (nel senso che esprime la personalità dell’autore), l’esternazione in un prodotto materiale (c.d. corpus mecanicum) e la rispondenza ad una delle categorie elencate nell’art. 2 della legge sul diritto d’autore (opere letterarie o cinematografiche, pitture, sculture, programmi per elaboratori, ecc.).

Ebbene, se è vero che l’attività giornalistica si esprime sempre in un prodotto concreto (con articoli, servizi, fotografie, vignette, ecc.) e che, può senz’altro essere ricondotta in una delle categorie protette dall’art. 2, una riflessione peculiare merita il concetto di creatività: l’attività giornalistica, infatti, è di per sé creativa, perché frutto della raccolta, elaborazione o commento di notizie con un apporto espressivo o critico e, dunque, è ‘creata’ dal giornalista “mediando tra il fatto di cui acquisisce conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio scritto, verbale, grafico o visivo, necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica”.

Eppure, la creatività propria del lavoro autonomo genuino di un ‘autore’ e la creatività tipica della prestazione giornalistica subordinata, sono concetti tra loro profondamente diversi.

Il discrimen va individuato, oltre che nei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di subordinazione (in primis, soggezione a ordini e direttive datoriali, continuità della prestazione), anche nell’inserimento sistematico dell’opera nell’organizzazione dei servizi giornalistici dell’Editore. Anche l’INPGI – già in epoca precedente alla riforma del 2022 che ha trasferito all’INPS la gestione dei rapporti di lavoro giornalistici subordinati – seguendo le direttive date dal Ministero del Lavoro, ha individuato alcuni ‘campanelli d’allarme’: indici idonei, cioè, a far ritenere illecito il contratto di cessione dei diritti di autore del giornalista, perché dissimulante un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato e spesso volto all’elusione fiscale e contributiva.

In tal senso, per l’Istituto rilevano la natura meramente informativa dell’opera, la misura del corrispettivo sensibilmente diverso da quello in uso (e previsto dall’Accordi del 2016 e del 2010, rinnovato nel 2021), la ripetitività e non occasionalità della prestazione giornalistica, la tipologia della committenza. Sono, dunque, da riqualificarsi come rapporti di lavoro dipendente le cessioni di diritti d’autore sulle opere che esauriscono la loro funzione informativa alla prima e tempestiva diffusione, nonché quelle in cui il corrispettivo rappresenta la principale fonti di reddito del giornalista.

In tale ottica l’opera d’autore può dirsi senz’altro esclusa con riferimento ai compiti propriamente redazionali, di desk, ma va vagliata con estrema cautela anche per l’articolista, l’opinionista o per il cronista.

Sempre secondo l’INPGI, infatti, tutto ciò che è legato all’attualità (servizi di cronaca o commenti politici) e che esaurisce la sua funzione informativa con la prima pubblicazione, non può rientrare in una lecita cessione del diritto d’autore, ma deve essere riqualificata come prestazione parasubordinata (con onere di versamento dei contributi nella gestione INPGI 2, a carico del giornalista), o subordinata con oneri di corretta riqualificazione del rapporto e regolarizzazione contributiva e fiscale, questa volta a carico dell’Editore.

Maria Spanò, Avvocata del Foro di Torino

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