
Quando e fino a che punto il datore di lavoro può controllare il pc del giornalista?
Prosegue sulla “Casa dei Giornalisti” l’appuntamento con la rubrica affidata all’avvocata giuslavorista Maria Spanò, che ogni quindici giorni ci aggiornerà sui temi del lavoro e sulle novità che riguardano il mondo dell’informazione. “Diritto di difesa”, questo il nome dello spazio, torna quindi con un nuovo appuntamento
Il massiccio uso di strumenti di lavoro informatici, via via più evoluti, e di device di vario tipo, ha imposto una rimeditazione dei caratteri della prestazione lavorativa giornalistica ma anche dell’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro.
Il giornalista, infatti – con particolare riferimento alla figura del cronista, ma non solo – pur se assegnato ad una redazione fisica, e in questa inserito, utilizza strumenti elettronici ed informatici, hardware e software, che consentono un costante e diretto collegamento con il desk e con i colleghi anche quando opera in luoghi diversi dalla redazione. Si pensi non soltanto ai notebook, tablet, smartphone, ma anche ai Drive, alle VPN, ai diversi sistemi editoriali e ad ogni altro strumento, che con semplice accesso tramite credenziali, permettono di svolgere l’attività professionale in sicurezza e ampia libertà di luogo e tempo.
Per non parlare delle prestazioni rese stabilmente in modalità smart, con riferimento alle quali l’attività e il rispetto dell’orario di lavoro vengono rilevati tramite appositi log.
Tali modalità esecutive della prestazione oltre a produrre innumerevoli vantaggi ha, tuttavia, un rovescio della medaglia: imprescindibili esigenze di tutela di dati e strumenti aziendali impongono, infatti, al datore di lavoro, che ne è proprietario, di dotarsi di sistemi e soggetti, interni o esterni, incaricati di rendere efficienti e sicuri gli strumenti informatici di lavoro assegnati ai dipendenti, intervenire in caso di malfunzionamenti, ma anche assegnare/gestire credenziali e soprattutto dati prodotti o comunicati dai giornalisti.
Il datore di lavoro può, dunque, disporre in linea meramente teorica di tutte le informazioni relative all’uso di uno strumento assegnato al giornalista dipendente: tempi, modalità e tipologia di uso che ne fa.
Ma il datore può davvero conoscere ed usare le informazioni circa gli accessi al pc o alla rete Internet del giornalista?
In verità, la mera ed agevole possibilità di ottenere i dati non vuol affatto dire che il datore di lavoro sia autorizzato a conoscere effettivamente, e ancor meno ad utilizzare, tali informazioni. In altre parole, la facilità di accesso ai dati della prestazione lavorativa non riduce, ma semmai aumenta, il livello di tutela dalle ingerenze non autorizzate.
La materia rimane, infatti, disciplinata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970) in tema di controlli a distanza sui lavoratori: norma, introdotta con riferimento agli impianti di video-sorveglianza, ma che ha trovato campo di applicazione decisamente più vasto proprio con la rivoluzione tecnologica dell’attuale mondo del lavoro.
Ebbene, pur dopo la modifica normativa del 2015, ad opera del d.lgs. 151/2015, c.d. Jobs Art, permane un chiaro e netto divieto per il datore di lavoro di usare “apparecchiature per finalità di controllo distanza dell’attività dei lavoratori”. Il principio generale, dunque, è ancora oggi il divieto di controllo: infatti, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la privacy del dipendente-giornalista prevale sulle esigenze aziendali. Ciò è tanto vero che la violazione di tale divieto è qualificato quale reato e come tale punito con un’ammenda o con l’arresto, secondo la previsione dell’art. 38 del medesimo Statuto del Lavoratori.
Le pur previste deroghe sono riferite esclusivamente ai casi in cui esistano esigenze organizzative e produttive aziendali ovvero di sicurezza del lavoro, ma sono subordinate alla stipula di un apposito accordo sindacale o, in mancanza, al rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Ciò implica che, anche in presenza di esigenze aziendali degne di tutela, il controllo a distanza non potrà essere indiscriminato, ma svolto comunque entro i puntuali limiti di modalità, tempo e finalità concordati con le organizzazioni sindacali o autorizzati dall’Ente pubblico.
La pratica giuslavoristica e i precedenti giurisprudenziali ci riportano di controlli ritenuti leciti solo ove non siano massivi, indiscriminati, né volti a soddisfare generiche esigenze aziendali. Per contro, sono autorizzati e autorizzabili unicamente indagini a campione, su specifiche attività e soprattutto per finalità ben individuate.
Ma non è ancora tutto, i dati – anche una volta raccolti – non potranno essere conservati a tempo indeterminato, ma soltanto per un tempo congruo al soddisfacimento della specifica esigenza concordata o dichiarata, e comunque non particolarmente lungo.
A margine di tutto ciò, ma non meno rilevante, va richiamato l’obbligo per il datore di lavoro adottare e comunicare ai dipendenti una puntuale policy di gestione dei dati personali lavorativi con indicazione di tutto quanto sin qui ricordato: quali dati vengono raccolti, con quali modalità, per quali finalità, da chi sono gestiti e custoditi e per quanto tempo.
Il datore, dunque, non potrà in alcun caso domandare al gestore delle informazioni, ad esempio, di conoscere tutti i log, i dati (macro o di dettaglio) degli accessi al pc o ad un software aziendale in uso al dipendente, per verificare se durante l’orario di lavoro abbia effettivamente svolto prestazione e non si sia dedicato ad altre attività o ad interessi personali, o per ottenere altre informazioni sostanziali che pur ritenga utili.
Una riflessione ben più ampia e a sé meritano i controlli sugli account di posta elettronica aziendale e su altri strumenti di comunicazione, che pur rientrando nella disciplina dell’art. 4 St. Lav., saranno oggetto di un approfondimento a sé.
In materia di controlli a distanza, in chiusura, non va tralasciata la categoria dei cosiddetti controlli difensivi, intendendosi con tale espressione le indagini svolte anche in mancanza o oltre i limiti degli accordi sindacali e dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro e, dunque, gestite oltre le maglie dell’art. 4 Statuto Lavoratori.
Si tratta, in verità, di categoria che ha molto occupato e contrapposto gli operatori del diritto, non disciplinata espressamente dal Legislatore ma elaborata dalla prassi giurisprudenziale con riferimento ai soli casi di illecito disciplinare del giornalista e giustificata soltanto in presenza di un previo e fondato sospetto che il dipendente stia commettendo o abbia commesso degli illeciti disciplinari all’esclusivo fine di acquisire la prova dell’illecito.
Maria Spanò, Avvocata del Foro di Torino
