
La difficile individuazione della retribuzione equa e dignitosa del collaboratore fisso ex art. 2
Prosegue sulla “Casa dei Giornalisti” l’appuntamento con la rubrica affidata all’avvocata giuslavorista Maria Spanò, che ogni quindici giorni ci aggiorna sui temi del lavoro e sulle novità che riguardano il mondo dell’informazione. “Diritto di difesa”, questo il nome dello spazio, torna oggi con il suo nuovo appuntamento
A differenza di quanto accade al redattore ordinario di cui all’art. 1 del contratto collettivo giornalistico, per il collaboratore fisso è prevista una retribuzione mensile minima, invero assai contenuta, parametrata ad un certo numero di collaborazioni: 2, 4 oppure 8 per ciascun mese. I compensi indicati oscillano tra da poco più di € 120,00 ed € 480,00 circa.
Si tratta, con tutta evidenza, di importi di per sé inidonei a soddisfare le esigenze di vita cui ogni retribuzione deve tendere. É questa la ragione per la quale si è consolidato il principio secondo cui tali parametri altro non sono se non la soglia minima sotto la quale non è lecito scendere. A partire da quegli importi, viceversa, le parti del rapporto individuale di lavoro (editore e giornalista) possono negoziare retribuzioni ritenute di volta in volta congrue.
La mancanza di tabelle retributive fisse e di criteri di calcolo puntuali – unita alla circostanza che il singolo giornalista ha generalmente un potere contrattuale assai contenuto, in particolare nel momento iniziale del rapporto, quando maggiore è squilibrio tra i contraenti – ha, tuttavia, creato non pochi dubbi applicativi e ha condotto spesso a retribuzioni non sempre eque.
La questione è stata affrontata nelle aule di giustizia per lo più con riferimento a giornalisti i cui rapporti di lavoro non risultavano neppure qualificati come subordinati ab origine: ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi oppure, addirittura, autonomi.
Cionondimeno, i Tribunali e le Corti, una volta accertata la reale natura subordinata del rapporto, e riconosciuto l’inquadramento ex art. 2 CCNLG, hanno fornito indici di indubbio interesse per il calcolo della corretta retribuzione; indici che possono essere utili per una riflessione che coinvolga in generale tutti collaboratori.
Secondo un primo – ma meno consolidato – orientamento, ottenuto il valore economico unitario della singola collaborazione attraverso i parametri retributivi individuati dalla Tabella allegata al CCNLG, si dovrebbe poi semplicemente moltiplicare tale valore per il numero effettivo delle collaborazioni mensili nel singolo rapporto di lavoro.
Dal momento, però, che le collaborazioni hanno generalmente numeri di molto superiori alle poche unità indicate nella Tabella, raggiungendo e spesso superando ampiamente le svariate decine per ciascun mese, il criterio meramente matematico ha rischiato di portare a compensi obiettivamente sproporzionati.
Ha avuto, pertanto, maggior seguito la linea interpretativa secondo cui la volontà delle Parti Sociali emergente dall’articolo 2 del contratto collettivo è quella di dare rilievo non soltanto al numero delle collaborazioni prestate, ma anche – e si potrebbe dire soprattutto – ad altri concomitanti criteri, quali l’impegno di frequenza della collaborazione, nonché la natura e l’importanza delle materie trattate.
La Tabella, infatti, non distingue tra articoli, servizi e mere notizie, mentre l’individuazione puntuale della retribuzione deve tenere conto e valorizzare non solo la quantità, ma anche la qualità del lavoro prestato e, appunto, l’impegno richiesto dalla singola attività giornalistica, per tipologia di articolo, rilievo o tecnicità della materia trattata.
In questo senso, in presenza di un impegno paragonabile, quanto all’intensità della collaborazione e qualità dell’opera giornalistica, con quello del redattore ordinario, è sembrato corretto parametrare la retribuzione del collaboratore fisso a quella contrattualmente prevista per il redattore, quanto meno con riferimento al redattore di prima nomina.
L’adeguamento della retribuzione in questi termini, d’altra parte, trova conforto nei canoni indicati dall’articolo 36 della Costituzione, che garantisce a tutti i lavoratori una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato e, comunque, sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa.
Spingendo la riflessione ancora più in là, si potrebbe osservare come i principi così affermati, e ormai consolidati nella giurisprudenza di merito e di legittimità[1], benché applicati alle controversie in cui preliminarmente si rivendica la natura subordinata del rapporto di lavoro, possono offrire un indirizzo di disciplina, collettiva o individuale, anche per tutte le altre collaborazioni fisse, assecondando la necessità di uscire da un regime forse troppo elastico, che rischia di determinare sperequazioni tanto tra collaboratori ritenuti tali all’esito di un contenzioso sulla subordinazione da un lato e collaboratori così formalmente inquadrati sin dall’origine dall’altro, quanto tra questi ultimi ma assunti alle dipendenze di Editori diversi, ciascuno con maggiori o minori disponibilità negoziali.
Maria Spanò, Avvocata del Foro di Torino
