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Infedele: quando il giornalista viola l’obbligo di esclusiva

11 Maggio 2026
5 min di lettura
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Dal dovere di fedeltà alle disposizioni del Contratto Fnsi-Fieg per gli incarichi extralavorativi

Quali sono gli incarichi e le attività extralavorative (remunerate e non) che un giornalista può assumere al di fuori del suo rapporto di lavoro? Non sono inusuali, infatti, partecipazioni ad iniziative pubbliche, presentazioni di libri e/o di convegni, scritture di testi e di libri, ecc.

Al pari di tutti i lavoratori dipendenti, anche i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato sono tenuti ad astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro e dal divulgare informazioni ottenute in costanza di rapporto se possono recare pregiudizio all’editore.

La disciplina generale, prevista dall’articolo 2105 del codice civile, ricomprende tutte le attività potenzialmente concorrenziali e tutte le informazioni o notizie relative alla peculiare organizzazione dell’impresa, di talché nessuno può utilizzare dati ottenuti nel corso del rapporto per favorire imprese terze o sé stesso. Nel lavoro giornalistico ciò attiene non solo alla struttura interna delle aziende editoriali, ma soprattutto alle informazioni e conoscenze reperite nell’esercizio della professione e da utilizzarsi per produrre materiali divulgati dall’Editore. La norma generale è ulteriormente precisata da quella speciale contenuta nell’articolo 8 del contratto collettivo di lavoro giornalistico, sottoscritto dalla FNSI e dalla FIEG, che disciplina il dovere di esclusiva.

In questo senso, violerebbe pacificamente l’obbligo di fedeltà il giornalista che, acquisite notizie, le elaborasse anche (o, addirittura, solo) per testate diverse da quella di appartenenza o omettesse di elaborare notizie rilevanti, con ciò ponendosi in contrasto con gli interessi del proprio editore. Così come violerebbe l’obbligo di esclusiva la stipula da parte di un Redattore Ordinario (inquadrato quale articolo 1) di un nuovo e diverso contratto di lavoro con il medesimo inquadramento.

Ma, al di là di tali casi limite, la realtà ci riporta a fattispecie decisamente più sfumate e ci mette a confronto con una casistica ben più articolata.

Proprio l’articolo 8 del contratto collettivo prevede, infatti, anche la possibilità che al momento dell’assunzione sia inserita nel contratto di lavoro un’apposita clausola di esclusiva volta ad escludere in radice o limitare eventuali ulteriori incarichi del giornalista (anche meramente occasionali e, addirittura, sporadici) senza espressa autorizzazione scritta del direttore.

La clausola di esclusiva, in ogni caso, può essere concordata anche in un momento successivo e in costanza di rapporto, ma in tal caso è prevista in favore del giornalista disposto ad accettarla una indennità pari al 13% della retribuzione base.

Invero, anche in tale articolato quadro, solo apparentemente definito, occorre intendersi circa la portata e l’estensione delle clausole di esclusiva e, dunque, della necessaria autorizzazione del direttore e valutare quando, per contro, la partecipazione ad eventi, iniziative o le pubblicazioni extralavorative possano considerarsi lecite anche senza una previa autorizzazione. Il punto non è di secondaria importanza, se si pensa che la violazione dell’obbligo di fedeltà o del dovere di esclusiva costituisce illecito disciplinare che, in base alla gravità del caso specifico, può condurre anche all’interruzione del rapporto di lavoro (licenziamento).

Il limite esterno al vincolo di esclusiva è ancora una volta la libertà di manifestazione del pensiero che, in quanto diritto costituzionalmente tutelato, prevale sopra ogni diritto relativo derivante dai contratti di lavoro (individuali o collettivi). In questo senso, già all’inizio degli anni ’10 di questo secolo è stata ritenuta legittima persino la pubblicazione di un libro con un editore diverso dal datore di lavoro e su materie trattate anche dalla testata di appartenenza, purché per la realizzazione dell’opera non siano stati utilizzati mezzi e strumenti dell’editore e l’attività sia stata svolta fuori dall’orario di lavoro[1]. Si ritengono poi legittime anche le esternazioni contenute in interviste, eventi, presentazioni, post e commenti di carattere culturale, religioso, politico o sindacale, sempre che non si tratti di esternazioni in concorrenza o a danno dell’editore, sia per la materia trattata (quando, ad esempio, l’editore si occupi proprio di critica e approfondimenti nel medesimo settore) che per la tipologia di pubblicazione (natura, periodicità o area di diffusione).

Al di fuori delle maglie della libera manifestazione del pensiero, pertanto, si ricade nella violazione dei doveri di fedeltà, non concorrenza ed eventualmente anche di esclusiva; tuttavia, si deve ricordare che non tutti gli incarichi o le attività extralavorative possano condurre alla sanzione disciplinare massima della risoluzione del rapporto di lavoro; le conseguenze disciplinari, infatti, devono in ogni caso essere proporzionate alla gravità dell’illecito e alle sue conseguenze tanto sul rapporto di fiducia tra le parti quanto sugli interessi dell’editore. In alcune occasioni, la giurisprudenza ha ribadito che il licenziamento disciplinare si giustifica non per la violazione in sé dell’obbligo di esclusiva, ma solo ove questo si risolva in un notevole inadempimento, tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (ad esempio, nel caso di un giornalista di una emittenza televisiva che per un breve periodo aveva partecipato a trasmissioni della emittente televisiva concorrente in orario coincidente con quello di lavoro presso il proprio editore)[2].

Nei casi meno gravi, dunque, il giornalista potrà incorrere in una delle sanzioni conservative previste dalla legge, quali il richiamo, la multa sino a quattro ore di retribuzione o la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di dieci giorni.

Maria Spanò, Avvocata del Foro di Torino


[1] Cass. n. 3822 del 16/2/2011.

[2] Cassi n. 23348 del 16/11/2016.

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