Riforma professioni, su Deontologia e Intelligenza Artificiale il Consiglio nazionale ha anticipato i tempi

Il Codice Deontologico dei giornalisti già prevede un articolo specifico sulla IA
Il Senato ha approvato in prima lettura, il 3 agosto, il disegno di legge delega per la riforma delle professioni. Tra i diversi punti vi è un richiamo specifico all’aggiornamento dei codici deontologici delle singole professioni. L’articolo 2, lettere q, del testo, relativo ai principi direttivi per l’esercizio della delega, stabilisce, infatti, che occorre “prevedere che i codici deontologici siano aggiornati con l’esplicita previsione, anche a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale medesima, anche se resa con l’ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell’iscritto all’albo.”
Si tratta di un richiamo esplicito affinché gli ordini professionali adeguino il loro codici deontologici rispetto all’uso delle tecnologie digitali, a partire dagli strumenti di Intelligenza artificiale.
Su questo punto il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti è intervenuto in largo anticipo varando nel dicembre 2024 il Codice Deontologico, entrato in vigore nel giugno 2025. Il Codice – che ha sostituito, aggiornato e semplificato il Testo Unico – ha un articolo specifico dedicato alla IA con cui si rimarca il principio della piena responsabilità e del controllo del giornalista nella gestione di strumenti di Intelligenza Artificiale. Qui il testo integrale dell’articolo 19 del Codice Deontologico delle giornaliste e dei giornalisti:
Articolo 19 – Intelligenza artificiale
- Fermo restando l’uso consapevole delle nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica.
- Quando si avvale del contributo dell’intelligenza artificiale, la/il giornalista:
- a) ne rende esplicito l’utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo;
- b) verifica fonti e veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati.
- In nessun caso il ricorso all’intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici.
