EDITORIA

Dimissioni volontarie per trasferimento: quando si ha diritto a indennità di disoccupazione e preavviso

29 Giugno 2026
7 min di lettura
giornalismo-ashni-unsplash

Con tre recentissime pronunce del 2026[1], la Corte di Cassazione ha posto dei paletti piuttosto stringenti sul diritto alla NaspI[2] in caso di dimissioni volontarie del lavoratore in seguito al trasferimento in una sede di lavoro significativamente distante da quella di origine.

Come è noto, tradizionalmente le dimissioni motivate dall’assegnazione ad un luogo di lavoro che disti oltre 50 chilometri dalla sede originaria, sono connotate da giusta causa, con conseguente diritto per il lavoratore a non rispettare il termine di preavviso ed anzi ottenere dal datore di lavoro il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso medesimo, e dall’Istituto previdenziale l’indennità per la disoccupazione, latu sensu considerata di fatto “involontaria”, cioè necessitata da una scelta datoriale meramente subìta dal lavoratore.

Con particolare riferimento ai giornalisti, l’art. 22 del contratto collettivo nazionale FNSI-FIEG, introduce, sul punto, una tutela anche maggiore, riducendo la distanza della nuova sede e, dunque, la soglia di tutela ai 40 chilometri e prevedendo che il trasferimento non possa essere disposto senza il consenso dell’interessato o, in mancanza, sentito il parere obbligatorio del comitato o del fiduciario di redazione; il trasferimento non accettato, poi, potrà essere considerato “come causa una risoluzione del rapporto per fatto dell’editore”. Da ciò, il diritto alle retribuzioni tutte legate alla fine del rapporto ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso pari ad almeno otto mensilità di retribuzione[3].

A ciò si è da sempre aggiunta proprio l’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale, INPGI sino al luglio 2022, quando la gestione previdenziale ordinaria, come noto, è confluita in INPS.

Oggi, dunque, le norme, legali e amministrative, nonché le interpretazioni giurisprudenziali, che governano l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale coinvolgono anche il lavoro giornalistico subordinato.

Ebbene, se fino ad ora nei casi in commento di dimissioni per giusta causa seguite ad un trasferimento di sede di oltre 50 (meglio, 40) chilometri, le domande di NaspI sono state generalmente accolte, con il nuovo orientamento dettato dalla Corte di Cassazione quest’anno, il rischio che ciò non avvenga è davvero molto alto.

Secondo la Cassazione, infatti, il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione non può essere automatico, ma va subordinato all’esistenza di un grave inadempimento del datore di lavoro e, cioè, di un trasferimento adottato senza le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive imposte dall’art. 2103 del codice civile.

La precisazione non è di poco conto se solo si pensa che i lavoratori e, ancor più spesso, le lavoratrici si trovano nella condizione di dover decidere se accettare il trasferimento, oppure contestarlo ed eventualmente rassegnare le proprie dimissioni, avendo ricevuto unicamente una comunicazione di assegnazione ad una nuova sede e, nella migliore delle ipotesi, una generica indicazione delle ragioni ad essa sottese. Nulla si sa circa la concreta situazione occupazionale ed organizzativa nella sede di provenienza e ancora meno di quella presso la sede di destinazione. Eppure, per arrivare a negare il diritto alla NaspI, la Cassazione ha dato rilievo alla mera possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il principio affermato, tuttavia, si presta ad alcune critiche e di certo desta molta preoccupazione per svariate ragioni.

Anzitutto l’affermata possibilità di prosecuzione del rapporto (presso la nuova sede di lavoro) è molto spesso meramente teorica e non realizzabile sul piano pratico: si pensi ai non infrequenti casi di giornaliste madri di figli minori, anche molto piccoli, o di giornalisti e giornaliste radicati in un territorio per ragioni personali, familiari o  anche professionali, per i quali un trasferimento a decine se non addirittura centinaia di chilometri implica scelte di vita non sempre facili e costringe ad una scelta netta: appunto, tra proseguire nel rapporto di lavoro, oppure interromperlo. In tale scelta, poter contare sull’indennità di disoccupazione ha spesso fatto la differenza, rappresentando una garanzia e un periodo ‘cuscinetto’ di non scarso rilievo anche in vista della ricerca di nuove occupazioni.

Sotto un profilo più squisitamente giuridico, la pretesa che la NaspI sia subordinata all’inadempimento datoriale e, dunque, all’illegittimità del trasferimento sembra alterare anche la tradizionale ripartizione degli oneri della prova in giudizio: se, infatti, il provvedimento datoriale fosse impugnato dal destinatario avanti al giudice del lavoro, graverebbe proprio sul datore l’onere di dimostrare l’esistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (peraltro, sia nella sede di provenienza che in quella di destinazione) e il nesso tra tali ragioni e la posizione del lavoratore trasferito. Nei giudizi volti ad ottenere la NaspI eventualmente negata dall’Istituto previdenziale, viceversa, dovrebbe essere il lavoratore a dimostrare l’illegittimità del trasferimento che ha determinato la scelta dimissionaria.

A ciò si aggiunga che non si dubita – ed anzi è espressamente previsto dalla circolare INPS n. 108 del 2006 richiamata nel Messaggio 369 del 2018 – che nel diverso caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per rifiuto di un trasferimento ad oltre 50 chilometri di distanza la NaspI debba essere concessa. Così, proprio in un momento di particolare vulnerabilità quale l’allontanamento dalla propria sede di lavoro e la scelta di interrompere il rapporto, si induce il lavoratore a conocrdare accordi risolutivi che nella generalità dei casi sono anche ‘tombali’ perché il datore di lavoro ha interesse a sottoscriverli solo se definiscono ogni possibile pendenza ed ipotetica futura richiesta.

Alla luce di ciò, e pur auspicandosi da più parti una rimeditata riflessione sul concetto di ‘volontarietà’ delle dimissioni e di effettiva possibilità (in concreto) di prosecuzione del rapporto di lavoro, è opportuno che i destinatari di significativi mutamenti di sede lavorativa impugnino, comunque, il provvedimento datoriale contestandolo espressamente anche solo in via stragiudiziale e, in caso di dimissioni, alleghino alla domanda di NaspI quanto meno la motivata lettera di impugnazione.

                                                                                                                                    Maria Spanò

                                                                                                             Avvocata del Foro di Torino


[1] Cass. ordinanza n. 10559 del 26/2/2026 e sentenze nn. 6979 e 6988 del 24/3/2026

[2] Nuova assicurazione sociale per l’impiego, che indica l’indennità mensile di disoccupazione.

[3] Sono fatte salve le diverse misure previste dagli altri contratti collettivi per l’editoria.

agenda

Eventi formativi

L’agenda della formazione professionale continua dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Eventi istituzionali

Tutti i nostri eventi istituzionali dedicati ai giornalisti del Piemonte.

Cerca: