Fotoreporter e videomaker, se la partita Iva è un alibi

Non basta l’autonomia tecnica o uno studio professionale proprio per escludere la subordinazione
Anche il fotoreporter e il videoreporter possono essere inquadrati come lavoratori subordinati giornalistici, nonostante l’apparente autonomia e flessibilità dell’attività, soprattutto sotto il profilo tecnico e addirittura nonostante la titolarità di uno studio professionale proprio.
Nell’analisi della subordinazione giornalistica (di fatto o di diritto) una riflessione particolare merita proprio l’attività dei giornalisti, professionisti o pubblicisti, che producono esclusivamente fotografie o video.
Si fa qui riferimento, come ovvio, alle produzioni fotografiche e video aventi carattere e natura informativa e, dunque, sono destinate a trasmettere un messaggio o una notizia elaborata e filtrata dal suo autore e che consuma la sua funzione con la pubblicazione. Restano fuori da questa riflessione tanto le opere artistiche che conservano la loro capacità espressiva nel tempo e non sono destinate all’informazione, quanto le attività meramente esecutive e tecniche degli operatori che coadiuvano i giornalisti, senza esserlo loro stessi.
Le attività di reporting tramite foto e video, qui in esame, viceversa, sono quelle ampiamente diffuse non solo nelle testate televisive tradizionali, ma anche nel generale panorama dell’informazione – al pari dei testi scritti – a fronte dell’enorme diffusione delle testate on line, esclusive o quali formati digitali di testate cartacee. Con l’avvento del digitale, anzi, è possibile affermare che quello del videoreporter è uno tra i ruoli più richiesti e dal quale ci si aspetta non semplici riprese ma un’opera completa, curata e idonea a trasferire una notizia in tempi relativamente contenuti: è il giornalista che – in questo contesto – decide sia gli aspetti tecnici (quali strumenti usare, il tipo di inquadratura, la luce, gli spazi e i soggetti da riprendere), sia le modalità e l’incisività della trasmissione del messaggio; in altre parole, la costruzione della storia da pubblicare. Si tratta di attività di altissimo rilievo giornalistico, benché possa essere percepita in modo meno immediato rispetto ai testi scritti o ai servizi audio.
Ebbene, proprio con riferimento ai fotoreporter e videoreporter, le Società Editrici, ove hanno potuto, hanno privilegiato lo schema contrattuale della collaborazione autonoma, evitando il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinati e ciò, in particolare – ma non solo – nei casi in cui il fotografo o il video giornalista opera anche per altre testate oppure anche in contesti non giornalistici, per quanto in via residuale; quando cioè non vi è esclusività della prestazione.
Secondo lo schema dell’autonomia, il corrispettivo viene sovente corrisposto con il sistema della Ritenuta d’Acconto o della Partita Iva, con tutte le ben note ricadute fiscali e contributive a carico del giornalista, cui si aggiunge spesso anche un (totale o parziale) uso di attrezzatura propria, con ulteriore onere economico.
Rispetto alle collaborazioni parasubordinate o autonome della generalità dei giornalisti, tuttavia, per i foto-videoreporter si è assistito ad una più contenuta reazione e un minor ricorso alla giustizia; si dispone, pertanto, una casistica giurisprudenziale quantitativamente minore, ma non meno incisiva. È stato autorevolmente ribadito, infatti, anche in tale ambito la necessaria valutazione delle caratteristiche concrete dei rapporti di lavoro, a prescindere dallo schema contrattuale utilizzato con la conseguente possibilità di domandare ed ottenere la trasformazione e regolarizzazione del rapporto in termini di subordinazione.
Ancora di recente, infatti, la Corte di Cassazione, ha chiarito cosa distingue un fotoreporter effettivamente autonomo da uno dipendente (con principi validi anche per i videoreporter), con tutte le garanzie che tale ultima qualificazione porta con sé in termini retributivi, contributivi e assistenziali: si deve parlare di subordinazione, tutte le volte in cui il foto-videoreporter metta la propria attività a disposizione dell’Editore con continuità e concordando termini e condizioni della prestazione una volta per tutte, senza doverli negoziare di volta in volta e ricevendo nel corso del rapporto indicazioni soltanto sui servizi da curare. E ciò anche a prescindere dal fatto che eventualmente non sia previsto un orario di lavoro predefinito (ed anzi sovente il professionista è chiamato, per così dire, lì dove vi è la notizia e nel momento in cui questa nasce), vi sia ampia libertà di movimento e finanche – questo il dato di maggior interesse – a prescindere dal fatto che il foto-videoreporter disponga di un proprio studio professionale personale, avendo, dunque, anche altri clienti o committenti, purché in numero e peso economico minore rispetto al committente principale.
Viene, così, riaffermato il principio per cui, non è l’apparente libertà organizzativa e di movimento a determinare la natura del rapporto, ma la sostanziale continuità del vincolo che lega il professionista all’Editore, cioè il suo inserimento stabile e funzionale nell’organizzazione della testata, perché ad esempio vengono inviati in redazione i servizi con continuità, si coprono specifici settori informativi, e si tengono regolari contatti con il desk, da cui arrivano indicazioni su cosa fotografare e sull’eventuale affiancamento ad altri giornalisti.
In questo quadro, la circostanza che il fotoreporter goda, in ragione della propria professionalità, di autonomia tecnica nella produzione dei servizi e non gli sia richiesta la presenza stabile presso la redazione o in altra sede aziendale, è ritenuta connaturata al tipo di attività e irrilevante ai fini dell’accertamento della natura subordinata del rapporto.
Il principio qui commentato, dunque, rappresenta un meditato invito tanto per i fotoreporter – ma anche per gli Editori – a valutare con particolare attenzione la reale configurazione del rapporto di lavoro, nella consapevolezza del doveroso riconoscimento dei diritti retributivi e contributivi del giornalista.
Maria Spanò, Avvocata del Foro di Torino
