ATTUALITA'

“Giusto” per chi? Considerazioni a margine del decreto sul salario adeguato

01 Giugno 2026
5 min di lettura
Barachini 1

Scegliendo la più simbolica delle date, 1° maggio, Festa dei Lavoratori, il Governo ha adottato un decreto-legge avente il dichiarato e ambizioso scopo di attivare “misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese” e ha introdotto l’inedito istituto giuridico del “salario giusto”.

Ma, al di là delle formule solenni e dell’ennesimo intervento con decreto legge (cui si dovrebbe ricorrere – secondo l’art. 77 della Costituzione – solo “in casi straordinari di necessità ed urgenza” e non certo per affrontare un problema ormai strutturale come il consolidato crollo del potere d’acquisto delle retribuzioni nel nostro Paese[1]), occorre provare a comprendere davvero cosa sia, per il Legislatore del 2026, il salario giusto e in cosa si distingua dal salario minimo la cui disciplina era stata delegata al Governo dal decreto legislativo 144/2025, ma rimasta inattuata.

Ebbene, l’articolo 7 dell’odierno decreto-legge (il n. 62/2026) abbandona l’idea di un salario minimo previsto per legge per introdurre una norma in bianco, che demanda alla contrattazione collettiva la quantificazione del trattamento economico complessivo adeguato alla qualità e quantità di lavoro prestato. Più in particolare, il compito è affidato ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali leader, cioè quelle “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Ora, però, la previsione appare da un lato ottimistica e dall’altro insufficiente.

È ottimistica, perché sembra ignorare più di un aspetto: anzitutto, l’impianto del nostro sistema contrattuale collettivo, fatto di accordi privi di efficacia vincolante per la generalità dei lavoratori, essendo sottoscritti da Organizzazioni Sindacali prive dei caratteri allo scopo previsti dall’articolo 39 c. 4 della Costituzione, quali la registrazione e l’acquisizione della personalità giuridica. In ogni caso, non tiene conto della inadeguatezza ampiamente dimostrata negli ultimi decenni dalla contrattazione anche e soprattutto con riferimento alla garanzia di tutela delle retribuzioni, come il massiccio contenzioso che affolla le aule di giustizia ci riporta.

Retribuzioni concordate con accordi collettivi, sottoscritti non soltanto dai così detti sindacati di comodo, ma in alcuni casi anche da organizzazioni leader, infatti, sono state censurate dalla magistratura di merito e, con sei importanti pronunce del 2023, anche dalla Cassazione[2], perché inferiori alla soglia di povertà e, dunque, in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione[3]. Si pensi al vasto contenzioso che ha interessato i CCNL dei Servizi Fiduciari. Ritenere ‘per legge’ che esse siano di per sé adeguate, significa voler attribuire alle Parti Sociali poteri di contenimento e riempimento della norma superiore (la Costituzione) che, come noto, non hanno.

E proprio l’articolo 36 della Costituzione rappresenta – e avrebbe dovuto rappresentare anche per il Legislatore di urgenza del 2026 – il punto di partenza, ma anche di arrivo, nella valutazione dell’adeguatezza della retribuzione. Il decreto 1° Maggio ha l’ambizione di dare attuazione alla prima parte della disposizione costituzionale, affermando testualmente che quella prevista dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi è da considerarsi retribuzione adeguata alla qualità e quantità di lavoro prestato, come se ciò potesse essere stabilito una volta per tutte. Per contro, nulla è previsto con riferimento al secondo importante assunto costituzionale, e cioè che la retribuzione debba essere anche “sufficiente” a garantire al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa.

Il salario, infatti – così come il lavoro – non è solo lo strumento di compensazione per l’attività svolta, ma è anche mezzo di affermazione e riconoscimento della dignità della persona; esso, in altre parole, deve essere proporzionato al lavoro effettivamente svolto, ma anche contribuire a rendere gli individui liberi. Su questo nulla è detto nel decreto-legge, che pertanto appare sin da subito insufficiente.

È facile immaginare anche che, lavoratori e lavoratrici che – pur dopo l’entrata in vigore le decreto 1° Maggio – continueranno a percepire una paga oraria di pochissimi euro (anche meno del 50% dei 9 euro oggetto del disegno di legge che ancora giace dimenticato nei Palazzi), saranno ancora costretti a ricorrere ai Giudici del Lavoro affinché la stessa, forse ritenuta conforme al decreto e dunque proporzionata, sia, in ogni caso, valutata non sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa.

Ma non è ancora tutto.

La lettura del testo del decreto-legge induce a qualche ulteriore riflessione.

Anche ove si superasse lo scoglio del richiamo ai contratti collettivi, benché privi di efficacia generalizzata e la presunzione di proporzione della retribuzione da questi prevista, non si può non considerare che ciò che è ‘proporzionato’ in un certo momento non lo è qualche tempo dopo, in particolare in periodi di significativa ripresa dell’inflazione, come quelli attuali. Sarebbe stato, pertanto, necessario prevedere anche un sistema di indicizzazione delle retribuzioni pattiziamente concordate. Cosa del tutto assente nel decreto benché, espressamente prevista dalla Direttiva UE n. 2022/2041, cui il decreto pur dichiara di dare attuazione.

Un sistema di indicizzazione, in verità, è previsto, ma per il solo caso di mancato rinnovo del contratto collettivo ad oltre un anno dalla sua scadenza. Il meccanismo immaginato, tuttavia, non solo non soddisfa la necessità di garantire l’effettivo potere d’acquisto delle retribuzioni ma, al contrario, sembra addirittura contrastarlo, dal momento l’adeguamento immaginato è risibile perché limitato al 30% della variazione dell’indice IPCA[4] (indice che neppure al 100% coprirebbe del tutto l’inflazione). Tale meccanismo, peraltro, potrebbe avere addirittura l’effetto di disincentivare le organizzazioni sindacali degli imprenditori dal procedere al rinnovo dei contratti collettivi o, quanto meno, dal procedervi con tempestività.

Alla luce dei sia pur primi rilievi al testo del maggio 2026, pare purtroppo lecito ritenere che – salvo auspicabili integrazioni e rettifiche in sede di discussione della legge che dovrà convertire il decreto – sia ancora lontana una disciplina generale di effettiva tutela del lavoro, e del lavoro povero in particolare, e che anche per il futuro sarà necessario portare legittime istanze di garanzia all’attenzione della magistratura, con tutele necessariamente tardive e, comunque, settoriali.

Maria Spanò, Avvocata del Foro di Torino


[1] Risulta, infatti, del 12% la decrescita salariale tra il 2008 al 2022 e dell’8% negli ultimi cinque anni.

[2] Sentenze nn. 27711 e ss, del 2023.

[3] Art. 36 Cost.: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

[4] Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato.

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