Più tutele contro i licenziamenti nelle piccole imprese, ma solo in parte

La Corte costituzionale interviene sul risarcimento per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015
Con la recente sentenza n. 174 del 22/10/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8 Legge 604/1966, in materia di licenziamenti illegittimi nelle piccole aziende. La pronuncia colpisce tuttavia solo la parte della norma che subordina il potere del giudice del lavoro di liquidare un risarcimento in misura superiore alla soglia di sei mensilità di retribuzione, all’accertamento del requisito dimensionale di almeno 15 dipendenti.
Come noto, infatti, per le così dette imprese “sotto soglia” – cioè aventi meno di 15 dipendenti nella stessa città o meno di 60 sul territorio nazionale – le conseguenze di un licenziamento illegittimo si limitano al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale del lavoratore licenziato. La norma, tuttavia, prevedeva la possibilità di aumento di tale indennità fino a dieci o anche quattordici mensilità a favore dei lavoratori con anzianità superiore, rispettivamente, a dieci e venti anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e sempre che tale datore di lavoro occupasse alle proprie dipendenze almeno quindici lavoratori, anche in sedi diverse.
Tale contenuto risarcimento – si ribadisce, a fronte di un licenziamento comunque dichiarato illegittimo – è stato ulteriormente ridotto con il Jobs Act (d. lgs. 23/2015) applicabile solo ai lavoratori assunti dopo il 7/3/2015 che limitava ad una mensilità per ogni anno di anzianità l’indennità risarcitoria liquidabile. Previsione, anch’essa dichiarata costituzionalmente illegittima nel 2025[1] proprio perché riduce in modo sensibile ed ingiustificato il ristoro per chi ha ingiustamente perduto il proprio posto di lavoro. Ad oggi, pertanto, i dipendenti di piccole imprese assunti dopo il marzo 2015 e licenziati possono sperare di ottenere un risarcimento in misura compresa tra tre e diciotto mensilità di retribuzione.
Ebbene, completando un’opera di riesame e correzione dell’intero impianto sanzionatorio contro i licenziamenti ingiustificati voluto da un Legislatore forse non troppo attento, la Corte Costituzionale ha ritenuto che, per i lavoratori assunti prima del marzo 2015, l’articolo 8 della Legge 604/1966 non consentiva alcuna personalizzazione del danno che tenesse conto delle peculiarità del singolo caso concreto e, soprattutto, che i limiti rigidamente imposti alla quantificazione del risarcimento del danno non rispondevano alla funzione deterrente e al principio di effettività del ristoro che il risarcimento deve per contro avere. Ciò anche in considerazione del fatto che il licenziamento di un lavoratore determina la perdita del posto di lavoro che, generalmente, rappresenta l’unica fonte di reddito e deve costituire pertanto l’extrema ratio tra le possibili decisioni aziendali e che il requisito dimensionale, legato al numero dei dipendenti, non rappresenta più idoneo strumento per misurare la forza, anche economica, di un’azienda.
Da tempo ormai, infatti, l’evoluzione tecnologica ci ha abituati ad aziende con fatturati anche nell’ordine di milioni di euro ma con personale dipendente contenuto in pochissime unità: a riprova che non è più possibile valutare la capacità di assorbire condanne risarcitorie anche di un certo impatto economico secondo l’indice legato al solo personale dipendente.
Valorizzando, per contro, tutti i dati e i principi sopra ricordati, nonché la permanente disparità di trattamento tra gli assunti prima del 7/3/2015 e quelli assunti dopo, nonché la circostanza incontestabile che proprio i lavoratori più anziani incontrano maggiorie difficoltà di ricollocamento nel mondo del lavoro, la Corte ha concluso che è irragionevole ed inadeguato un risarcimento significativamente inferiore di fatto basato sulla sola circostanza della data di assunzione.
Ciononostante, la decisione del 22 ottobre scorso si presta ad alcune osservazioni e lascia contenuta la tutela effettiva: la Corte, infatti, non ha tout court abbattuto il tetto massimo delle sei mensilità – come pur era stato richiesto dal giudice remittente e come, peraltro, avvenuto per i lavoratori a cui si applica il Jobs Act, per così dire, ‘emendato’ – ma ha preferito espungere dalla norma il solo richiamo al numero complessivo di dipendenti in azienda, mantenere per contro il requisito dell’anzianità di servizio. Ciò ha motivato considerando che ormai, per semplici ragioni temporali, i lavoratori a cui si applica la vecchia normativa hanno raggiunto quanto meno il primo limite delle dieci annualità di carriera aziendale.
Tale lettura, seppur apparentemente ragionevole, sembra invero non tenere conto di alcuni significativi elementi.
Anzitutto, per ottenere il massimo del risarcimento previsto (e cioè quattordici mensilità di retribuzione) il requisito dell’anzianità è ancora fissato a venti anni ed è ben lungi dall’essere acquisito da chi, ad esempio, è stato assunto in epoca successiva al 2006 e sino al 2015; e non si tratta, con tutta evidenza, di poche persone.
In ogni caso, anche per coloro che fossero stati assunti sino al 2014, non è affatto detto che il licenziamento sia intervenuto dopo dieci anni di servizio, ben potendo essere stato comminato dopo due, tre, ma anche otto o nove anni (dunque meno di dieci) ed essere stato impugnato in un giudizio che oggi potrebbe essere ancora pendente, magari in grado di appello o addirittura avanti alla Corte di Cassazione in cause che saranno decise sulla scorta della norma emendata dalla Corte Costituzione.
L’impressione, dunque, è che la tutela sia stata di certo ampliata ma che risulti ancora imbrigliata in limiti e requisiti che non superano la lamentata disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano nella stessa situazione ma a cui si applicano discipline giuridiche diverse per il solo fortuito dato del momento dell’assunzione.
Maria Spanò, Avvocata del Foro di Torino
[1] C. Cost. sentenza n. 118 del 21/72025.
