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Quando si prescrivono i crediti di lavoro? La Cassazione e la minor tutela per gli autonomi

13 Luglio 2026
6 min di lettura
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I lavoratori autonomi, sempre più numerosi nel settore giornalistico, devono prestare grande attenzione allo scorrere del tempo se hanno pagamenti, prestazioni e in genere crediti da rivendicare: un’attenzione significativamente maggiore rispetto ai loro colleghi titolari di rapporti di lavoro subordinato.

Infatti, i crediti da saldarsi a cadenze periodiche (ad anno o in termini più brevi), se non esercitati, si prescrivono nel termine di cinque anni: ciò vale indifferentemente per le retribuzioni mensili, come per i compensi da cessioni di diritti d’autore o per prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto, o ancora per quelli risultanti da fatture emesse dai titolari di partite IVA e così via, purché, appunto, a carattere periodico.

Ma se la durata del termine – quinquennale – accomuna i lavoratori autonomi o parasubordinati a quelli subordinati, le strade si separano bruscamente passando a considerare il momento a partire dal quale tale termine inizia a decorrere e la prescrizione inizia a consumarsi.

La regola generale che fissa tale momento nel giorno a partire dal quale il credito può essere rivendicato e, dunque, dal suo sorgere, lascia posto ad una significativa eccezione per il lavoro subordinato. Gli interpreti chiamati a pronunciarsi sul punto hanno, infatti, valorizzato lo squilibrio congenito che caratterizza le parti del rapporto di lavoro, ed evidenziato lo stato di soggezione in cui versa la parte più debole – cioè il lavoratore – che, avendo ragione di temere conseguenze pregiudizievoli sulla prosecuzione stessa del rapporto è o potrebbe essere indotto a rinunciare a rivendicare i propri diritti di credito.

Sin dal 1966, la stessa Corte Costituzionale[1] ha, infatti, affermato che nei rapporti non assistiti da stabilità, cioè dalla tutela reale della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, i lavoratori sono o possono essere spinti a non avanzare rivendicazioni in corso di rapporto e, dunque, di fatto alla “rinuncia a una parte dei propri diritti”. In tali casi, pertanto, l’effettività della tutela passa dal ritenere che la prescrizione di tali diritti non maturi medio tempore, e che il relativo termine inizi a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto, anche ove abbia avuto nel complesso una durata di molto superiore ai cinque anni.

Ciò ha garantito una tutela rafforzata a tutti i dipendenti delle piccole imprese (per i quali non è mai stata prevista la reintegrazione) e, dal 2012, anche ai dipendenti delle grandi aziende, che con la riforma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ad opera della Legge Fornero, ha di fatto relegato a ipotesi del tutto residuali la tutela reale della reintegrazione (residualità confermata anche dalla ulteriore riforma del 2015, con il Jobs Act).

Il principio, volto, anche in tal caso, a tutelare la parte debole del rapporto ha, dunque, oggi una portata generale – risultandone esclusi soltanto i pubblici dipendenti, per i quali le riforme non trovano applicazione.

Proprio in tale contesto di ampliamento delle tutele, si sono registrati tentativi di rivendicarne l’applicazione anche nelle ipotesi di così detta “dipendenza economica” con riferimento a quei lavoratori, cioè, che pur essendo autonomi o parasubordinati, si trovino di fatto in una posizione di svantaggio rispetto al committente-Editore, per il congenito squilibrio nel rapporto di lavoro e per il loro concreto ridotto potere contrattuale. Si pensi ai freelance mono-committenti, ai collaboratori, magari in esclusiva (di fatto o di diritto) ai co.co.co., ecc.. Giornalisti, tutti, che non possono vantare una effettiva autonomia decisionale nella gestione della collaborazione e per i quali i compensi periodicamente percepiti rappresentano la principale, se non esclusiva, fonte di sostentamento, con conseguente soggezione e non diverso timore di perdere il lavoro e con esso il reddito.

Nonostante tale sostanziale sovrapponibilità di categorie di lavoratori apparentemente diversi, ancora di recente la Corte di Cassazione[2] ha ribadito che la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto di lavoro subordinato rappresenta una eccezione alla regola generale e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica, negando, in tal modo, la medesima tutela ai lavoratori non formalmente subordinati.

Ora però, se solo si considera che il principio sopra espresso non è frutto di una precisa disposizione normativa in materia di lavoro, ma scaturisce da una elaborazione giurisprudenziale condivisibilmente garantista e coerente con la dichiarata esigenza di tutela dei soggetti vulnerabili, non si comprende perché si debba rinunciare a priori una valutazione più sostanziale del reale assetto dei rapporti di lavoro – pur autenticamente di natura autonoma o parasubordinata – e non si possa valorizzare proprio quella dipendenza economica che condiziona i lavoratori di tali categorie, forse ancor di più rispetto a chi che ha uno stabile rapporto, benché privo di tutela reale. È noto, infatti, che l’interruzione di una collaborazione (autonoma o parasubordinata) non richieda neppure un formale atto di licenziamento e non dia luogo ad alcuna conseguenza sanzionatoria.

Oggi, pertanto, queste categorie di lavoratori, per evitare che si estinguano per prescrizione, devono aver cura di far valere i propri diritti di credito anche in costanza di rapporto, esponendosi così al rischio di ripercussioni sull’ulteriore svolgimento dell’attività.

In quest’ottica, l’interpretazione rigorosa e restrittiva fatta propria dalla Cassazione, per quanto apparentemente ragionevole, presta il fianco ad una possibile critica: sembra, infatti, non tenere conto del concreto atteggiarsi di tutte quelle forme di “dipendenza” che travalicano il tradizionale concetto di subordinazione e che – proprio in tema di diritti di credito retributivi in senso lato – meriterebbero nuove e più ponderate tutele.

                                                                                                                                    Maria Spanò

                                                                                                             Avvocata del Foro di Torino


[1] Sentenza n. 63 del 10/6/1966.

[2] Cass. n. 18067 del 2/7/2025.

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