ATTUALITA'

Doppia indennità in caso di licenziamento o dimissioni durante la cassintegrazione

19 Ottobre 2026
4 min di lettura
giornalismo investigativo

Rimarcato il valore costituzionale e l’importanza sociale dell’attività giornalistica

Ai giornalisti in cassa integrazione salariale che interrompano il rapporto per licenziamento o dimissioni va riconosciuto il diritto ad ottenere una doppia indennità: quella ordinaria, sostitutiva del preavviso, prevista dai contratti collettivi di lavoro, e quella speciale, prevista dalla normativa sugli ammortizzatori sociali per le aziende editoriali in crisi occupazionale, pari a quattro mensilità di retribuzione.

Molto di recente la Corte d’appello di Trento[1] ha, infatti, chiarito che le due voci debbano cumularsi ed essere entrambe corrisposte all’atto della cessazione del rapporto di lavoro in costanza o al termine della sospensione per cassa integrazione.

Il caso: alcuni editori in crisi occupazionale, avendo ottenuto l’accesso all’integrazione salariale, avevano corrisposto ai giornalisti licenziati o dimissionari soltanto la speciale indennità prevista all’articolo 36 della legge 416 del 1981 (di quattro mensilità) e non anche quella per mancato preavviso, che secondo le previsioni del CCNL Giornalisti FIEG-FNSI è pari, quanto meno, a otto mensilità di retribuzione. Il danno economico per i giornalisti è stato, dunque, sensibile.

A ben leggere il testo della normativa del 1981, infatti – e secondo la condivisibile interpretazione dei giudici trentini – la voce speciale è sì attribuita soltanto ai giornalisti e non anche alla generalità dei dipendenti delle aziende editrici in crisi, ma ciò non può portare per questa categoria di lavoratori ad un arretramento di tutele e di crediti. Semmai deve essere considerato un diritto ulteriore, sancito proprio  e solo per i giornalisti e che, dunque, si somma a quello generalmente normato.

Ciò perché va riconosciuta, secondo questa impostazione “la professionalità e il ruolo” dei giornalisti e la necessità di differenziarli dalle altre categorie di lavoratori dipendenti delle aziende editrici, anche nella gestione della crisi delle aziende editoriali.

La peculiarità della figura giornalistica, rispetto alla generalità dei lavoratori subordinati, sta nella coesistenza di due distinti elementi: la natura spiccatamente professionale e intellettuale dell’opera prestata – altamente qualificata, fonte di autonoma responsabilità e soggetta alla legge sulla stampa – e il vincolo di dipendenza dall’editore-datore, disciplinato, invece, dal diritto del lavoro ordinario.

Tale specificità è, dunque, compatibile con l’attribuzione di benefici migliorativi ed ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori, ivi compreso un riconoscimento economico aggiuntivo rispetto all’indennità sostitutiva del preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso o al termine del periodo di trattamento di integrazione salariale.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro per motivi non dipendenti da libere scelte personali, infatti, tutti i lavoratori hanno diritto di percepire l’indennità sostitutiva del preavviso, variamente articolata e quantificata secondo criteri previsti dalla contrattazione collettiva: ciò vale per grafici, impiegati, i giornalisti, e ogni altra categoria di lavoratori subordinati.

La previsione generale, naturalmente, vincola anche le aziende editoriali in crisi occupazionale, con piani di ammortizzatori sociali. Ma dal momento che l’articolo 36 della legge 416 del 1981, richiama tanto il generale diritto “all’indennità di mancato preavviso” per tutti i lavoratori quanto, “per i giornalisti”, l’ “indennità pari a quattro mensilità di retribuzione”, tale specificazione non può essere letta come esclusiva e, addirittura, escludente la voce generale e ordinaria.

Nel quadro sopra delineato di elevata qualificazione dell’attività giornalista, una applicazione restrittiva della normativa è, dunque, risultata irragionevole e contraddittoria e, comunque, non conforme al suo tenore letterale: non si può, infatti, assecondare un evidente pregiudizio economico proprio per la categoria che, non solo non può essere equiparata alla generalità dei lavoratori dipendenti, ma deve anzi distinguersi da essa in senso migliorativo, tenuto conto del necessario – ancora i giudici trentini a ribadirlo – “riconoscimento del valore, costituzionalmente tutelato, dell’informazione e dell’importanza sociale della professione giornalistica”.

Maria Spanò, Avvocata del Foro di Torino


[1] C. app. di Trento n. 26 del 15/5/2026.

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